Mariano Acquaviva

Tutto quello che occorre sapere per tutelare i propri diritti e fare denuncia al Garante della privacy.
Il Garante per la protezione dei dati personali (o, più brevemente, Garante della privacy) è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy [1]. Il suo compito è quello di tutelare il diritto alla riservatezza e, quindi, di assicurare il corretto trattamento dei dati e il rispetto dei diritti delle persone legati all’utilizzo delle informazioni personali. Prima di vedere come fare denuncia al Garante della privacy, elenchiamo brevemente le sue principali mansioni.

Quali sono i compiti del Garante della privacy?

Il Garante della privacy esercita una molteplicità di funzioni. Tra le tante ricordiamo le più importanti:

– verifica che i dati personali siano sempre trattati a norma di legge;

– esamina reclami e segnalazioni, nonché decide i ricorsi ;

– vieta il trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento, possano rappresentare un pregiudizio per l’interessato;

– promuove la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in diversi ambiti;

– partecipa all’attività legislativa fornendo pareri al Parlamento;

– partecipa alla potestà regolamentare del Governo rilasciando i pareri richiesti dal Presidente del Consiglio dei ministri o da ciascun ministro in ordine a provvedimenti capaci di incidere sulle materie disciplinate dal Codice della privacy;

– predispone una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo.

Come tutelare i propri diritti?

Prima ancora di fare denuncia al Garante della Privacy, il soggetto che ritiene leso il diritto alla propria riservatezza può rivolgersi direttamente al titolare o al responsabile del trattamento dei dati presentando una semplice istanza scritta [2]. Il codice della privacy prevede addirittura delle ipotesi in cui l’istanza possa essere formulata oralmente; ciò avviene quando l’interessato voglia ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma comprensibile. La formulazione dell’istanza può anche essere delegata, per iscritto, a persona di fiducia, enti o associazioni. Il titolare del trattamento o il responsabile (se designato) è tenuto a fornire riscontro all’istanza entro 15 giorni dal suo ricevimento, ovvero 30 giorni se l’istanza richiede un accertamento di particolare complessità.

Il ricorso al Garante

Nel caso in cui la risposta all’istanza sia insoddisfacente o, addirittura, non sia pervenuta, davanti alla persona che si ritiene lesa si aprono due strade: quella della tutela giudiziaria e quella del ricorso al Garante della privacy. Vediamo dunque come fare denuncia al Garante della Privacy. Va subito detto che il ricorso al Garante della privacy è alternativo a quello da proporre di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria. Pertanto, chi intende ricorrere al Garante non potrà adire la strada giudiziaria vera e propria [3], a meno che la nuova controversia non riguardi diritti diversi. Il vantaggio principale del ricorso al Garante della privacy rispetto a quello proponibile all’autorità giudiziaria sta essenzialmente nei ridotti termini del procedimento. Con lo svantaggio, però, che solamente il Tribunale può condannare al risarcimento dei danni. Chi intende ottenere una tutela risarcitoria, perciò, dovrà necessariamente adire l’autorità giudiziaria.

È il codice in materia di protezione dei dati personali a fornire la disciplina completa del ricorso. Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali [4] e soltanto al ricorrere dei requisiti sopra indicati, e cioè: ritardo nella risposta all’istanza; riscontro non soddisfacente. Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 150,00, a meno che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è inammissibile se non proviene dal soggetto legittimato (cioè, da colui che ritiene essere leso nei suoi diritti ovvero da un suo rappresentante) oppure se, per gli stessi fatti, era già stato adito il tribunale.

A conclusione del procedimento, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti riguardanti il ricorso e lo pone a carico della parte soccombente. Il Garante è libero di compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.

Se il ricorso è accolto, a seconda dei casi il Garante potrà: ordinare in via provvisoria il blocco, totale o parziale, dei dati, ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento; ordinare al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo, determinando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione [5].

Il Garante è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro sessanta giorni, decorsi i quali lo stesso si intenderà rigettato. Contro il rigetto (esplicito o tacito) del Garante è possibile fare ricorso al giudice del lavoro entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso [6].

Altri strumenti di tutela: il reclamo e la segnalazione

Fare denuncia al Garante della privacy significa potersi avvalere anche di altri strumenti. Il codice della privacy, infatti, stabilisce che il cittadino possa rivolgersi all’autorità indipendente attraverso tre forme di tutela: il ricorso, il reclamo e la segnalazione.

Il reclamo al Garante [7] è un atto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Come per il ricorso, sono dovuti diritti di segreteria pari ad euro 150,00. Al reclamo segue un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo che può sfociare nell’adozione di determinati provvedimenti. Terminata l’istruttoria preliminare ed, eventualmente, sentiti in contraddittorio il reclamante e il titolare del trattamento dei dati, il Garante può invitare il titolare a cessare la violazione spontaneamente, ovvero: prescrivergli le misure idonee a rendere il trattamento conforme a legge; comandare il blocco o addirittura il divieto, totale o parziale, del trattamento che risulta illecito.

Il reclamo differisce dalla segnalazione perché consente al Garante una disamina più dettagliata della violazione commessa. Ed infatti, quando non si hanno notizie sufficienti da trasmettere al Garante al fine dell’accertamento della violazione, è possibile inoltrare una semplice segnalazione [8] fornendo all’autorità solamente gli elementi di cui si è in possesso. In altre parole, la segnalazione è una specie di esposto o di avvertimento con il quale si avverte il Garante circa possibili violazioni. La segnalazione è gratuita e può essere proposta in carta libera, senza formalità.

Reclamo e segnalazione rientrano tra gli strumenti di cosiddetta tutela amministrativa.

note
[1] Legge n. 675/1996, sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo n. 196/2003.
[2] Art. 7 del d. lgs. n. 196/2003.
[3] Art. 145 del d. lgs. n. 196/2003.
[4] Art. 7. “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
[5] Art. 150 del d. lgs. n. 196/2003.
[6] Art. 151 del d. lgs. n. 196/2003.
[7] Art. 142 del d. lgs. n. 196/2003.
[8] Art. 144 del d. lgs. n. 196/2003.

IN PRATICA
Chi ritiene di aver subito una violazione della sua privacy può ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali nei modi e nei tempi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Oltre al ricorso, l’interessato può scegliere di presentare reclamo ovvero, più genericamente, una segnalazione allo stesso Garante.

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