Nell’ottica di ampliare i poteri delle vittime di cyberbullismo, la nuova legge prevede la facoltà diretta del minore che abbia compiuto 14 anni di inoltrare un’istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network. L’interessato potrà chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete, previa conservazione dei dati originali, a prescindere dal fatto che sia stato integrato o meno un reato. Il sito o il social network dovrà prendere in carico la richiesta entro 24 ore e provvedere nelle successive 48. Se non lo fa, il minore potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà provvedere entro 48 ore.

La norma è sprovvista di sanzioni: resta affidata al sito e al social network la decisione di rimuovere il contenuto. Facile prevedere che proprio i video virali che generano più traffico, difficilmente saranno rimossi spontaneamente. Unico rischio giuridico per i titolari dei dati è la responsabilità civile conseguente al rifiuto, data dalle nuove norme con gli articoli 16 e 17 del Dlgs 70/2003 che prevedono il sorgere della responsabilità civile della piattaforma nel caso in cui, messa a conoscenza di contenuto illecito, non lo abbia rimosso.

Il Tribunale di Napoli nord (ordinanza 3 novembre 2016 emanata nel procedimento 9799/2016), ha stabilito che basta una segnalazione dell’utente per far scattare obbligo di intervento della piattaforma, senza dover attendere una decisione “qualificata” del Giudice o del Garante per la protezione dei dati personali. In tal caso potrebbe scattare un indennizzo all’interessato per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti. Il testo continua a far riferimento all’Url del video illecito, che dovrà essere indicato al Garante nelreclamo. Tale disposizione rischia di rendere inefficaci le nuove disposizioni: basterà una piccola modifica o la riproposizione del contenuto su altro sito per ridimensionare la reale portata della singola cancellazione. L’articolo 1 della legge 71/72017 esclude che per gestore del sito possa intendersi il provider o il motore di ricerca. Più impatto sostanziale avrebbe avuto la possibilità di chiedere anche la deindicizzazione dei contenuti illeciti, azionabile con segnalazione da parte del minorenne. Il legislatore per la prima volta ha suggerito strumenti che potrebbero contribuire a prevenire il cyberbullismo . Viene esclusa la possibilità per gli autori di atti di cyberbullismo di chiedere la rimozione dei contenuti per finalità riparative.

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